Fondazione Scienza e Tecnica

Statuto della Fondazione

Art. 1  E’ costituita la Fondazione “Scienza e Tecnica” per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e del Comune di Firenze.
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2  La Fondazione ha sede in Firenze, Via Giuseppe Giusti n. 27.

Art. 3  La Fondazione ha lo scopo di:
a) conservare, valorizzare e incrementare il proprio patrimonio storico, scientifico e librario;
b) promuovere la conoscenza della scienza e della tecnica con iniziative didattiche e di informazione scientifica, con particolare riferimento alle esigenze dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Gaetano Salvemini” di Firenze;
c) promuovere studi e ricerche nel settore della scienza, della tecnica e della loro storia;
d) sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con analoghe istituzioni e con enti e imprese pubblici e privati
italiani e stranieri operanti nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

Art. 4  Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione:
a) gestisce le collezioni dell’Istituto tecnico toscano, gli strumenti scientifici e le raccolte successivamente
acquistate ;
b) provvede all’organizzazione ed alla gestione della biblioteca;
c) provvede alla conservazione ed al restauro dei beni costituenti il patrimonio;
d) svolge programmi di informazione scientifica e didattica con il planetario e gli altri strumenti in dotazione;
e) costituisce un fondo di audiovisivi ed una cineteca;
f) promuove studi e pubblicazioni inerenti il suo patrimonio e la sua attività;
g) organizza esposizioni, seminari, convegni e lezioni ed altre iniziative atte a conseguire i propri scopi.

Art. 5  II patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalle raccolte scientifiche e tecnologiche, dagli strumenti del laboratorio di fisica e dal fondo librario
della biblioteca storica dell’Istituto Tecnico Salvemini che saranno acquisiti con appositi atti;
b) dai conferimenti degli enti fondatori;
c) dai beni mobili ed immobili, da eventuali donazioni, eredità, legati e dai contributi di persone fisiche e
giuridiche, pubbliche e private, dello Stato, di Enti ed Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che
eventualmente le pervenissero per atti di liberalità;
d) dai beni acquisiti dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.

Art. 6  Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:
a) le quote annuali di partecipazione degli Enti fondatori nella misura fissata dall’atto costitutivo;
b) i contributi versati dagli Enti fondatori;
c) gli eventuali contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
d) le rendite del proprio patrimonio, i proventi dell’attività, ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo
le perverrà.
L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7  Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 8  La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da nove mèmbri e così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale toscana o suo delegato ;
b) il Sindaco del Comune di Firenze o suo delegato;
c) il Presidente della Provincia di Firenze o suo delegato;
d) il Rettore dell’Università degli studi di Firenze o suo delegato ;
e) il Provveditore agli studi di Firenze o suo delegato;
f) il Preside dell’Istituto Tecnico “Salvemini” di Firenze o suo delegato;
g) il Direttore dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri;
h) il Direttore dell’Istituto e Museo di storia della scienza ;
i) il Direttore dell’Istituto nazionale di ottica.

Art. 9  II Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica quattro anni edè rieleggibile.

Art. 10  II Consiglio di amministrazione delibera i programmi di attività, la collaborazione con organismi scientifici e
culturali italiani e stranieri; l’amministrazione dei beni; l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi; la nomina del Direttore della Fondazione determinandone le funzioni; i rapporti con il personale e tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per l’attuazione degli scopi della Fondazione, di cui al precedente art. 3.

In particolare il consiglio di amministrazione nomina il Comitato scientifico; delibera l’approvazione del bilancio
di previsione e del conto consuntivo; delibera l’approvazione del programma scientifico-didattico di ciascun anno predisposto dal Comitato scientifico; delibera l’approvazione dei regolamenti; delibera l’accettazione di donazioni, eredità, legati.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare la partecipazione alla Fondazione di altri enti od organismi in qualità di soci sostenitori, e può riservare ai medesimi fino ad un massimo di due posti nel Consiglio d’amministrazione. Le relative deliberazioni, che devono indicare le modalità di partecipazione, devono essere adottate all’unanimità.

Art. 11  La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri introiti fondatamente prevedibili.

Art. 12  Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13  II Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. Si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di tre amministratori o dal Collegio dei Sindaci revisori.
La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun amministratore, con lettera raccomandata, ovvero con telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso d’urgenza, con termini più brevi.

Art. 14  Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Convoca le riunioni del Consiglio d’amministrazione e le presiede.
Il Presidente ha altresì il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio d’amministrazione.
Può adottare, in caso d’urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione ad eccezione dell’approvazione dei programmi scientifici e didattici e dei bilanci, salvo ratifica dei provvedimenti stessi da parte di detto organo nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

Art. 15  In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 16  II Comitato scientifico nominato dal Consiglio di amministrazione nel numero massimo di dieci membri predispone i programmi annuali di attività scientifica della Fondazione.

Art. 17  II Collegio dei Sindaci revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tré mèmbri iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, nominati rispettivamente dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze con il compito di eseguire periodici riscontri di cassa, di vigilare sulla gestione contabile e di verificare i bilanci della Fondazione.
Il Collegio dei Sindaci è, di diritto, presieduto dal membro di maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo.
I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio d’amministrazione. I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 18  La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
In caso di estinzione della Fondazione, i beni che restano, esaurita la liquidazione, sono devoluti agli enti fondatori ad esclusione di quelli conferiti dall’Istituto “Salvemini” che tornano al medesimo.

Art. 19  Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile sulle Fondazioni.

Disposizioni transitorie
1) Gli organi della Fondazione possono esercitare le proprie funzioni anche prima che questa abbia conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2) II primo esercizio finanziario terminerà il 31 dicembre 1987.

Gianfranco Bartolini
Giorgio Morales
Alberto Brasca
Mario Piccinini Notaro

Dal martedì al venerdì dalle 9 alle 16, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Lunedì chiuso.

Il Planetario è visitabile solo in occasione degli eventi e delle lezioni in programma, su prenotazione.

€ 10.00 adulti
€ 8.00 bambini

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